OSSERVATORIO GIURIDICO LEGISLATIVO REGIONALE
CEAM
STATUTO
I) Costituzione e scopi
Art. 1 – E’ costituito l’Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale (O.G.L.R.), promosso dai Vescovi dell’Abruzzo come organo della Regione Ecclesiastica Abruzzese - Molisana, con sede in Chieti (CH) presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese - Molisano.
Art. 2 - L’O.G.L.R. è uno strumento tecnico-operativo, che ha lo scopo di favorire il rapporto costruttivo, nella piena distinzione degli ambiti, tra la comunità ecclesiale e la società civile, nonché svolgere opera di consulenza giuridico - legislativa riguardante la normativa canonica e civile, a servizio degli enti ecclesiastici ed in particolare delle Parrocchie, soggetti all'autorità del Vescovo.
L’O.G.L.R. pertanto in stretto contatto con l’Osservatorio Nazionale si propone i seguenti scopi, con riferimento alle disposizioni normative emanate dallo Stato, dalla Regione e alle disposizioni degli Enti Locali come le Provincie e i Comuni:
- conoscere e far conoscere in ambito ecclesiale la legislazione in fieri e/o di nuova approvazione, dello Stato e della Regione Abruzzo, nonché le disposizioni degli Enti Locali, sensibilizzando la comunità locale anche sulle tematiche connesse;
- offrire in ambito ecclesiale, direttamente o tramite organismi appositamente incaricati, elementi di giudizio circa la legislazione, soprattutto quella in fieri o di nuova approvazione, e i connessi atti applicativi, restando sempre su un piano tecnico-giuridico;
- suggerire all’autorità competente di intervenire o far intervenire gli organismi interessati (compreso se è il caso, lo stesso O.G.L.R.) nelle sedi e con le modalità opportune al fine di presentare osservazioni sulla legislazione in fieri, suggerimenti su proposte di legislazione, come pure sulle disposizioni assunte dagli Enti Locali.
Art. 3 - Per realizzare gli scopi sopra indicati, l’O.G.L.R. provvederà ad instaurare rapporti permanenti a livello istituzionale con gli organi regionali, provinciali e comunali competenti, anche sollecitando le Istituzioni ad un confronto periodico con i componenti dell’Osservatorio sui temi di maggiore attualità.
Sempre nell’ambito dei propri scopi, l’O.G.L.R. dovrà mantenere costanti rapporti con l’analoga struttura della Conferenza Episcopale Italiana.
II) Struttura e modalità di azione
Art. 4 - L’O.G.L.R. è presieduto dall’Arcivescovo di Chieti-Vasto, in qualità di Moderatore del T.E.R.A.M., che nomina il Responsabile ed il Segretario.
La Commissione giuridica è composta da tre a sette membri (oltre al Vescovo, al Responsabile della Commissione e al Segretario) esperti in diversi settori interessati dalla legislazione Nazionale e Regionale e dalle circolari applicative in ambito locale che vengono nominati dal Vescovo Presidente sentito il Responsabile.
I membri facenti parte della Commissione, compresi il Responsabile e il Segretario, non percepiranno alcun compenso per l’attività svolta per conto dell’Osservatorio Giuridico che sarà realizzata a titolo benefico.
Tutti i predetti membri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Art. 5 - La commissione giuridica viene convocata dal Vescovo Presidente o dal Responsabile. Si riunisce almeno due volte l’anno e comunque ogni qualvolta sia richiesto lo studio più approfondito di uno o più disegni di legge o anche, sotto il profilo dell’attuazione, di leggi già promulgate.
Gli esperti della Commissione possono essere sentiti anche singolarmente per questioni di minore importanza o in casi di urgenza dal Presidente, dal Responsabile o dal Segretario, il quale dovrà riferire al Responsabile.
Il Segretario ha il compito di redigere il verbale di ogni riunione della Commissione.
Art. 6 - Il Responsabile, o su sua espressa delega il Segretario, ha il compito di curare e organizzare l’attività dell’O.G.L.R., mantenendosi in stretto contatto con la C.E.A.M. e in casi particolari con l’Osservatorio Giuridico Legislativo della C.E.I..
Art. 7 - Il Segretario ha compiti di gestione ordinaria dell’attività dell’Osservatorio, cura i rapporti con gli organismi regionali, provinciali e comunali, raccoglie i testi e il materiale utile, cura la redazione delle comunicazioni con gli uffici di curia e con gli enti ecclesiastici, tiene l’archivio, gestisce l’amministrazione ordinaria dell’O.G.L.R..
Art. 8 - Le modalità di azione dell’O.G.L.R. saranno determinate da apposito regolamento, elaborato dalla Commissione e approvato dal Presidente.
III) Mezzi e convenzionamento
Art. 9 - Per il proprio funzionamento l’O.G.L.R. ha a disposizione i mezzi del Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese - Molisano, presso il quale ha la sede e i mezzi economici messi a disposizione dalla C.E.A.M. e dalla C.E.I..
Art. 10 - In quanto organo della C.E.A.M., l’O.G.L.R. non ha una propria personalità giuridica, né un’autonomia patrimoniale, ma si avvale della stessa C.E.A.M., che è Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Il Segretario o altro membro della Commissione potranno ricevere opportune deleghe da parte del Presidente. Pertanto il bilancio preventivo e consultivo, interno dell’O.G.L.R. relativo alle spese di entrata e uscita, deve essere sempre sottoposto all’approvazione del Presidente della C.E.A.M..
Art. 11 - Nel compimento delle sue funzioni l’O.G.L.R. potrà avvalersi tramite specifiche convenzioni approvate dalla C.E.A.M., della collaborazione di altri soggetti.
IV) Norme finali
Art. 12 – Il presente Statuto potrà essere modificato dal Vescovo Presidente sentito il parere del Responsabile.
Chieti, 15 gennaio 2019
IL PRESIDENTE
+ S. E. Rev.ma Mons. Bruno FORTE
Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto