Diocesi Avezzano - Consiglio Presbiterale e Collegio dei Consultori

STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

DELLA DIOCESI DI AVEZZANO

 

  1. NATURA E FINALITA'

Art. 1

Il Consiglio presbiterale è costituito da presbiteri rappresentanti l'intero presbiterio, come il senato del Vescovo diocesano; spetta al Consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo diocesano nel governo della Diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata (cfr. can. 495, § 1).

Art. 2

Il Consiglio presbiterale è presieduto e convocato dal Vescovo diocesano, a cui spetta determinare le questioni da trattare, tenendo conto anche delle proposte dei Consiglieri (cfr. can. 500, §1).

Art. 3

Il Consiglio presbiterale ha voto consultivo; il Vescovo diocesano ne richiede il parere negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto (cfr. can. 500, § 2).

Il Vescovo diocesano è tenuto a sentire il Consiglio, a norma del can. 127, nei seguenti casi: la celebrazione del Sinodo diocesano (cfr. can. 461, § 1); l'erezione, la soppressione e la modifica rilevante delle parrocchie (cfr. can. 515, § 2); la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (cfr. can. 531); la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (cfr. art. 33 delle "Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia"); l'istituzione dei Consigli pastorali parrocchiali (cfr. can. 536, § 1); la costruzione di una nuova Chiesa (cfr. can. 1215, § 2); la riduzione a uso profano di una Chiesa (cfr. can. 1222, § 2); l'imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano (cfr. can. 1263).

Il consiglio presbiterale non può mai agire senza il Vescovo diocesano al quale soltanto spetta la responsabilità di far conoscere ciò che è stato stabilito (can. 500 §3).

Art. 4

Fra i membri del Consiglio presbiterale, il Vescovo diocesano nomina liberamente alcuni sacerdoti per costituire il Collegio dei Consultori in numero non minore di sei e non superiore a dodici, con i compiti determinati dal diritto (cfr. can. 502).

Su proposta del Vescovo diocesano, il Consiglio presbiterale costituisce stabilmente un gruppo di parroci con i quali il Vescovo diocesano deve trattare della rimozione di un parroco dal suo ufficio o dell’imposizione del suo trasferimento (cfr. can. 1742, § 1 e can. 1750).

 

  1. COMPOSIZIONE, DESIGNAZIONE, DURATA IN CARICA 
  1. composizione e designazione

Art. 5

Il Consiglio presbiterale è composto da quattordici membri, così ripartiti:

  1. a) sette membri eletti nelle sette zone pastorali dai presbiteri aventi diritto (Avezzano, Carsoli, Celano, Magliano dei Marsi, Pescina, Tagliacozzo, Trasacco);
  2. b) tre membri nominati dal vescovo;
  3. c) due membri di diritto in ragione del loro ufficio: il Vicario Generale e il coordinatore del consiglio pastorale diocesano;
  4. d) un membro eletto dai sacerdoti diocesani non parroci;
  5. e) un religioso non parroco, eletto da tutti i religiosi non parroci dimoranti o operanti in diocesi;

Art. 6

Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del Consiglio presbiterale: «tutti i presbiteri incardinati nella diocesi [...]; gli altri presbiteri che, dimorando in diocesi, esercitano un ufficio in suo favore su nomina dell’ordinario diocesano» (cfr. can. 498, § 1).

Art. 7

Le modalità di costituzione dei Collegi elettorali e delle Commissioni elettorali, le norme relative alle votazioni e ai ricorsi vengono stabilite da un apposito Regolamento, promulgato dal Vescovo diocesano in occasione delle elezioni.

Art. 8

I Candidati non eletti nelle sette zone pastorali divengono automaticamente Consiglieri, secondo l’ordinamento decrescente dei voti ottenuti, nel caso di sostituzione degli eletti nel corso del mandato del Consiglio presbiterale, ciascuno nell’ambito della lista zonale a cui è ascritto. Nel caso di esaurimento dei Candidati della propria lista di appartenenza si ricorre ai Candidati delle altre liste della medesima Zona, sempre secondo l’ordinamento decrescente dei voti ottenuti.

Qualora si verifichi l’indisponibilità di Candidati per il subentro, il Vescovo diocesano valuterà l’opportunità di designare un nuovo Consigliere, scegliendolo, per quanto possibile, tra i presbiteri della zona e della fascia di età in cui si è verificata la vacanza del posto, altrimenti l’ufficio di Consigliere resterà vacante.

  1. durata in carica

Art. 9

Il Consiglio presbiterale nel suo insieme si rinnova ogni cinque anni.

Allo scadere del mandato, il Vescovo diocesano dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il successivo quinquennio.

Art. 10

I singoli Consiglieri decadono dall’incarico: per dimissioni, presentate al Vescovo diocesano e da lui accettate; per trasferimento ad altro incarico, nel caso dei membri di diritto in ragione del loro ufficio; per trasferimento ad altra Diocesi nel caso di presbiteri religiosi; per assenze ingiustificate, ai sensi dell’art. 20; per altre cause previste dal diritto (cfr. can. 184).

I Consiglieri decaduti sono designati dal Vescovo diocesano, salvo si tratti di membri di diritto o eletti. Per questi ultimi sarà designato il candidato successivo più votato e non eletto nei singoli raggruppamenti (cfr. art. 5).

I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

 

III.      IL SEGRETARIO

Art. 11

Il Consiglio presbiterale ha un Segretario nominato dal Vescovo diocesano tra i membri del Consiglio.

Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 12

Spetta al Segretario:

  1. a) tenere l'elenco aggiornato dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio presbiterale;
  2. b) curare la redazione dell'ordine del giorno;
  3. c) ricevere le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, le richieste per la convocazione di sessioni straordinarie, le interpellanze rivolte al Vescovo diocesano;
  4. d) trasmettere ai Consiglieri, nei termini stabiliti, l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro;
  5. e) notare le assenze, segnalarle alla Commissione ai fini dell'art. 19 e ricevere le lettere di giustificazione;
  6. f) redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tenerne l'archivio;
  7. g) predisporre le operazioni necessarie per la trasmissione dei documenti anche con l’ausilio di strumenti informatici e gestire la relativa mailing list.

 

  1. LE SESSIONI 

Art.13

Il Vescovo diocesano potrà, qualora ne ravvisi l’utilità, costituire una commissione per lo Statuto e il Regolamento, composta anche da membri esterni al Consiglio Presbiterale, con il compito di esaminare eventuali ricorsi, vagliare modifiche, aggiornare lo Statuto ed il Regolamento, nonché interpretarne le norme dubbie da sottoporre all’approvazione del Vescovo diocesano.

Art. 14

Il Consiglio Presbiterale provvede ad eleggere i due rappresentanti alla Conferenza Presbiterale Regionale.

 

  1. le sessioni del consiglio presbiterale

Art. 15

Il Consiglio presbiterale si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno.

Art. 16

Il Consiglio presbiterale può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa del Vescovo diocesano o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

I Consiglieri che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al Segretario, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno.

La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

Art. 17

Il Consiglio presbiterale può essere radunato dal Vescovo diocesano in sessione urgente, anche senza l'osservanza delle normali formalità di convocazione (cfr. art. 25).

Art. 18

Il Consiglio presbiterale può essere invitato dal Vescovo diocesano a giornate di spiritualità, dedicate all'approfondimento di temi spirituali, alla preghiera e alla convivenza fraterna.

Momenti di preghiera comune sono previsti in occasione di ogni sessione.

Art. 19

I membri del Consiglio presbiterale hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati; non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

L'assenza deve essere giustificata in forma scritta al Segretario. La giustificazione deve comunque pervenire entro 10 giorni dall'avvenuto svolgimento della sessione a cui si riferisce.

L'assenza ingiustificata dalle sessioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, verificata dal Segretario, comporta la decadenza (cfr. art. 10), salvo diverso giudizio del Vescovo diocesano.

Art. 20

Hanno diritto di assistere alle sessioni del Consiglio, senza diritto di parola, i presbiteri diocesani e i presbiteri residenti in Diocesi, salvo si tratti di sessione che affronta argomenti implicanti, a giudizio del Vescovo diocesano, aspetti di doverosa riservatezza.

Art. 21

I Responsabili degli Uffici e dei Servizi di Curia, che non sono membri del Consiglio, sono invitati a partecipare alle sessioni.

Possono prendere la parola con il consenso del Moderatore, ma senza diritto di voto.

 

  1. l'ordine del giorno delle sessioni

Art. 22

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo diocesano, sentito il Segretario. È redatto dal Segretario e firmato dal Vescovo diocesano e dal Segretario stesso.

Art. 23

Ogni Consigliere, per il tramite del Segretario, può presentare al Vescovo diocesano proposte per l'iscrizione di determinati argomenti all'ordine del giorno.

Il Vescovo diocesano inserirà nell'ordine del giorno gli argomenti, pertinenti al Consiglio, la cui trattazione è domandata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, con richiesta scritta presentata al Segretario.

Il Segretario darà comunicazione al Consiglio di tutte le proposte presentate.

Art. 24

Il tema principale di ogni sessione viene di solito studiato e approfondito da un'apposita Commissione, costituita a norma del presente Statuto (cfr. artt. 41 ss.).

La Commissione può essere richiesta di redigere un documento preparatorio, che dovrà essere   sintetico e prevalentemente a carattere operativo, quale strumento di lavoro per i Consiglieri e l'intero presbiterio diocesano. 

Il Vescovo diocesano può richiedere al Consiglio un parere su tematiche, anche puntuali, relative alla vita della Diocesi, senza che sia necessario predisporre un documento preparatorio.

Art. 25

Il Segretario cura la spedizione dell'avviso di convocazione e di copia dell’ordine del giorno (anche soltanto mediante posta elettronica) almeno trenta giorni prima delle sessioni, con allegata la proposta di verbale della sessione precedente.

Il Segretario cura che gli strumenti di lavoro, come pure le indicazioni sulle modalità di svolgimento della sessione e di espressione del parere del Consiglio (cfr. art. 24), arrivino ai Consiglieri in tempo utile per la discussione con gli altri presbiteri (cfr. art. 53).

Art. 26

Ogni Consigliere ha facoltà di presentare al Vescovo diocesano, per mezzo del Segretario e almeno due settimane prima della data delle sessioni, interpellanze scritte aventi come oggetto richieste di informazioni e chiarimenti su problemi concernenti la vita della Diocesi, con esclusione degli argomenti di cui all'art. 3, terzo comma.

 

  1. lo svolgimento delle sessioni

Art. 27

Il Vescovo diocesano presiede le sessioni personalmente o per mezzo del Vicario generale.

Il Moderatore di turno dirige lo svolgimento dei lavori e in particolare la discussione e la votazione.

Art. 28

Prima dell'inizio di ogni sessione viene messo a disposizione dei Consiglieri il verbale della sessione precedente (cfr. art. 25), per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al Segretario. Il verbale deve essere approvato con votazione formale prima della conclusione della sessione stessa.

Art. 29

Il Vescovo diocesano, anche tramite il Vicario generale, riferisce circa le iniziative assunte in ordine alle determinazioni scaturite dalla sessione precedente.

Il Segretario informa sulle attività delle Commissioni.

Art. 30

Il Vescovo diocesano risponde, personalmente o tramite un incaricato, alle eventuali interpellanze.

Successivamente, all'interpellante è data facoltà di replicare brevemente; oppure di chiedere, ai sensi dell'art. 23, l'inserimento dell'argomento dell'interpellanza nell'ordine del giorno nella sessione seguente, motivando la richiesta; su tale richiesta il Consiglio voterà senza dibattito nel corso della sessione.

Art. 31

In sede di attuazione dell'ordine del giorno si curerà che gli argomenti di una certa rilevanza o complessità siano illustrati al Consiglio mediante una relazione introduttiva.

Quando l'argomento è stato elaborato da una Commissione (cfr. art. 24), il relatore sarà designato dalla stessa.

Art. 32

Dovendo trattare argomenti che esigono una competenza specifica, il Vescovo diocesano può invitare alle sedute del Consiglio taluni esperti, chierici o laici, che illustrino gli aspetti del problema. Essi però non hanno diritto di voto.

Art. 33

La discussione degli argomenti all’ordine del giorno avviene secondo le modalità stabilite dal Segretario (cfr. art. 24), sotto la direzione del Moderatore.

I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione generale devono iscriversi a parlare.

Qualora si preveda che il Consiglio debba esprimersi tramite mozioni, è opportuno che gli interventi concorrano alla loro formulazione, sia proponendone di nuove, sia suggerendo emendamenti a bozze di mozioni già presentate.

Le mozioni d'ordine (mozioni, cioè, relative a questioni procedurali) hanno prevalenza sugli interventi.

Il testo scritto degli interventi deve essere consegnato al Segretario entro 10 giorni dall'avvenuto svolgimento della sessione, al fine di essere conservato agli atti della sessione. Per la redazione del verbale (cfr. art. 63) va fatta pervenire, entro lo stesso termine, anche una sintesi degli interventi.

I Consiglieri assenti giustificati possono far pervenire al Segretario un loro intervento scritto sugli argomenti all'ordine del giorno e una sintesi dello stesso. Nell'ambito della discussione il Segretario può dare lettura degli interventi ricevuti, che vengono comunque messi a disposizione dell'assemblea. Le sintesi vengono invece recensite nel verbale.

Art. 34

Il Vescovo diocesano, su proposta della Commissione preparatoria, può chiedere al Consiglio di studiare e discutere un argomento suddividendosi in gruppi.

Art. 35

Nel caso in cui la trattazione dell'ordine del giorno di una sessione non si esaurisca nelle giornate di convocazione, il Consiglio dovrà riprenderla entro otto giorni successivi.

Art. 36

Conclusa la discussione generale, qualora sia prevista la votazione di mozioni, viene lasciato un intervallo di tempo per presentare formalmente il testo scritto delle mozioni al Moderatore. Il Moderatore dovrà brevemente esaminare il testo delle mozioni concordando con chi le presenta (Commissione preparatoria o singolo consigliere) una formulazione che sia il più possibile chiara ed espressiva della discussione.

Alla ripresa, il Moderatore legge i testi pervenuti e lascia un congruo spazio di tempo per brevi interventi per richieste di chiarimento, nonché per suggerimenti di modifica delle mozioni o di unificazione di mozioni simili. Chi ha proposto le mozioni ha la facoltà di offrire chiarimenti e di accogliere suggerimenti e, al termine di questa fase, deve presentare al Moderatore i testi definitivi da sottoporre al voto. 

 

  1. le modalità delle votazioni

Art. 37

Il Consiglio presbiterale delibera validamente, secondo le modalità precisate nei successivi articoli, quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 38

Il Consiglio presbiterale vota ordinariamente per alzata di mano o per appello nominale, a giudizio del Moderatore. Vota, invece, a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni, oppure su richiesta del Moderatore o di almeno un terzo dei presenti.

Il Moderatore designerà di volta in volta due scrutatori.

Art. 39

Prima di ogni votazione, il Moderatore dà lettura dei testi sottoposti a voto, nell’ordine di votazione da lui stabilito.

Successivamente, viene lasciato spazio a eventuali dichiarazioni di voto (interventi che manifestano, motivandolo, il parere favorevole o contrario o l'astensione sull'oggetto in votazione). Dichiarazioni di voto possono essere presentate anche dopo il primo e il secondo scrutinio, qualora si tratti di votazioni svolte secondo le modalità stabilite dall'art. 40 a).

Art. 40

Il Consiglio presbiterale vota con le seguenti modalità:

  1. a) quando è chiamato a scegliere una sola tra due o più possibilità, è richiesta l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci, basta la maggioranza relativa;
  2. b) quando è chiamato a scegliere tra più ipotesi (in particolare tra più mozioni presentate a conclusione della discussione sui principali argomenti all'ordine del giorno), vota su di esse singolarmente e secondo l'ordine stabilito dal Moderatore, che non metterà ai voti le mozioni escluse dal risultato positivo o negativo delle votazioni precedenti. Al Vescovo diocesano vengono comunque presentate tutte le mozioni con i voti ottenuti da ciascuna di esse;
  3. c) nel caso di elezione di una persona, è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verterà a maggioranza relativa sui due candidati, che hanno ottenuto più suffragi nel secondo scrutinio; in caso di parità, risulta eletto il più anziano di ordinazione e, successivamente, di età;
  4. d) nel caso di elezione contemporanea di più persone, basta la maggioranza relativa dei presenti. I Consiglieri hanno diritto a esprimere un numero di preferenze pari alla metà (eventualmente arrotondata per eccesso) degli eletti. In caso di parità si procede come al comma c).

 

  1. LE COMMISSIONI
  2. natura e competenza delle commissioni

Art. 41

La costituzione di una Commissione è proposta dal Vescovo diocesano o dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Le Commissioni sono permanenti o temporanee. Quelle permanenti durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio; quelle temporanee fino all'esaurimento dell'incarico loro affidato.

Art. 42

Il Vescovo diocesano, eventualmente su proposta del Consiglio, può riconoscere a una Commissione specifiche funzioni, anche al di fuori del Consiglio stesso.

 

  1. composizione delle commissioni

Art. 43

Ogni Commissione è composta da tre Consiglieri eletti dal Consiglio a norma dell'art. 40 d).

Tutti i Consiglieri siano disposti a far parte di qualche Commissione nel corso del loro mandato.

 

Art. 44

Nell'ambito di ciascuna Commissione il Vescovo diocesano, su proposta della Commissione stessa, nomina il Presidente. I membri scelgono un Segretario ed eventualmente un Relatore diverso dal Presidente.

Art. 45

Il Vescovo diocesano può invitare, anche su proposta del Consiglio, a far parte delle Commissioni taluni esperti, chierici o laici, in ragione della materia trattata, oltre a quelli eventualmente cooptati dalla Commissione. Essi però non hanno diritto di voto.

 

  1. PUBBLICITA' DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

 

Art. 46

I verbali delle sessioni pubbliche del Consiglio presbiterale, redatti dal Segretario e approvati dal Consiglio stesso (cfr. art. 28) e dal Vescovo diocesano (cfr. can. 500, § 3), sono conservati nell'archivio insieme agli atti delle singole sessioni.

Art. 47

Il Segretario prepara la relazione delle sessioni e la trasmette agli strumenti delle comunicazioni sociali, tramite i competenti Uffici e Servizi di Curia, anche al fine di un’informazione a favore dei presbiteri residenti in Diocesi.

Al fine di garantire un’adeguata conoscenza dei lavori del Consiglio verrà valorizzato anche il ricorso al portale internet della Diocesi.

 

VIII.   NORME FINALI

Art. 48

Le spese per il funzionamento del Consiglio presbiterale e delle sue Commissioni sono a carico della Diocesi.

Art. 49

Se il Consiglio presbiterale non adempie il compito affidatogli per il bene della Diocesi, oppure ne abusa gravemente, può essere sciolto dal Vescovo diocesano. Entro un anno, però, il Consiglio presbiterale deve essere ricostituito (cfr. can. 501, § 3).

Art. 50

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo diocesano di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.

 

Regolamento elettivo dei componenti del Consiglio presbiterale

(Regolamento per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Presbiterale della Diocesi di Avezzano)

 

Art. 1. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Presbiterale della Diocesi di Avezzano si svolgeranno il giorno …….. ., dalle ore ………e dalle ……..e avranno luogo nella sede ………

Art. 2. La Segreteria della Curia, su mandato del Vescovo diocesano, avrà cura di convocare il collegio elettorale dei Presbiteri, notificando per iscritto a tutti gli aventi diritto il luogo e il giorno e l'ora delle elezioni.

Art. 3. I seggi elettorali saranno presieduti dal ……… coadiuvato, nello svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, da due scrutatori.

Art. 4. Compiti del Presidente di seggio:

– accertare l'identità degli elettori spuntando nell'elenco dei votanti, volta per volta, i nomi di quanti si recheranno ad esprimere il voto;

– vigilare sulla regolarità dello svolgimento delle votazioni;

– presiedere allo scrutinio;

– curare la redazione del verbale di voto e di scrutinio;

– consegnare al Vescovo diocesano entro 2 giorni dall'avvenuta votazione, i risultati della stessa, le schede votate, le schede avanzate, i verbali di voto e di scrutinio e le eventuali deleghe.

Art. 5. Compiti degli scrutatori.

I due scrutatori scelti dal Presidente hanno il compito:

– distribuire e raccogliere le schede per la votazione;

– coadiuvare il Presidente nelle operazioni di scrutinio;

– controllare e computare i voti raggiunti da ciascun candidato;

– curare, insieme al Presidente la redazione del verbale di votazione e scrutinio.

Art. 6. Nella sala del seggio dovrà essere disponibile l'elenco di tutti gli elettori e di tutti gli eleggibili.

Art. 7. Le urne di votazione (una per ogni collegio elettorale) dovranno essere chiuse e sigillate.

Lo spoglio delle votazioni verrà fatto nel giorno e nella sede stabilita dal Vescovo, alla presenza del Cancelliere, del Presidente del seggio e dei due presbiteri scrutatori. Il Presidente dello scrutinio formulerà e firmerà insieme agli Scrutatori il Verbale delle operazioni.

Art. 8. Il voto è segreto, personale e va espresso nelle consuete modalità. Vanno utilizzate unicamente le schede distribuite dalla diocesi e consegnate personalmente dal Presidente di seggio all'elettore.

Art. 9. Ogni elettore può esprimere solo un voto di preferenza.

Art. 10. Il conteggio finale dei voti e la proclamazione degli eletti sarà effettuata dalla Segreteria della Diocesi cui dovrà pervenire tutto il materiale elettorale.

COLLEGI ELETTORALI

a/ Elezioni di sette presbiteri diocesani parroci

Le votazioni avranno luogo presso ciascuna forania nella sede e nel giorno stabiliti dal Vicario foraneo.

Hanno diritto al voto i sacerdoti parroci che hanno domicilio nel territorio della diocesi. I sacerdoti che esercitano il loro ministero in più zone pastorali hanno diritto di opzione che deve essere presentata al Vescovo diocesano, o a un suo  delegato, almeno dieci giorni prima delle votazioni.

Apposite liste saranno consegnate dalla Segreteria della diocesi al Presidente di seggio. Nel caso in cui alcuni sacerdoti non fossero elencati, il Presidente di seggio può ammetterli al voto se ritiene che essi siano in possesso dei requisiti richiesti. Nel qual caso il Presidente aggiungerà questi nominativi nell'elenco degli elettori e verbalizzerà queste decisioni.

Possono essere eletti tutti i presbiteri parroci del settore di appartenenza che non siano già, ad altro titolo, membri di diritto del Consiglio Presbiterale.

Ogni votante è tenuto ad esprimere una preferenza.

b/ Elezione di un sacerdote diocesano non parroco.

Le votazioni avranno luogo presso la Curia Vescovile nella sede e nel giorno stabiliti dal Vescovo diocesano.

Possono votare tutti i sacerdoti diocesani non parroci che hanno domicilio nel territorio della diocesi.

Ogni votante è tenuto ad esprimere una preferenza.

c/ Elezione di religioso non parroco.

Le votazioni avranno luogo presso la Curia Vescovile nella sede e nel giorno stabiliti dal Vescovo diocesano.

Possono votare tutti i religiosi non parroci dimoranti o operanti in diocesi.

Ogni votante è tenuto ad esprimere una preferenza.

 

 

COLLEGIO DEI CONSULTORI DELLA DIOCESI DI AVEZZANO

REGOLAMENTO

 

  1. NATURA E FINALITÀ

Art. 1

Il Collegio dei Consultori [CoCo] ha il compito di coadiuvare il Vescovo nell’amministrazione dei beni della Diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette, con particolare attenzione alle finalità pastorali dei beni ecclesiastici. Il CoCo è formato da presbiteri scelti dal Vescovo tra i membri del Consiglio Presbiterale.

Art. 2

Le norme relative alla sua natura, ai suoi compiti e al suo funzionamento sono stabilite dal Codice di diritto canonico, dalle delibere applicative della CEI in materia amministrativa e dal presente Regolamento.

  1. COMPITI

Art. 3

Il CoCo esercita funzioni di reggenza della diocesi in caso di sede impedita o di sede vacante:

  1. a) in sede impedita:

elegge il sacerdote che deve governare la Diocesi, qualora non ci sia il Vescovo coadiutore o sia a sua volta impedito e non sia stato indicato un reggente dal Vescovo stesso, a norma del can. 413, §1 e 2.

  1. b) in sede vacante:
  2. in mancanza del Vescovo ausiliare, informa la Santa Sede della morte del Vescovo (can. 422);
  3. in mancanza del Vescovo ausiliare o di uno specifico intervento della Santa Sede, regge la Diocesi fino alla costituzione dell'Amministratore diocesano (can. 419);
  4. entro otto giorni da quando si è ricevuta notizia che la sede vescovile è vacante, elegge l’Amministratore diocesano (can. 421, § 1);
  5. assiste alla professione di fede dell’Amministratore diocesano (can. 833, 4°);
  6. svolge i compiti propri del Consiglio presbiterale, che decade in sede vacante, fino alla costituzione del nuovo Consiglio entro un anno dalla presa di possesso del nuovo Vescovo (can. 501, § 2);
  7. esprime il proprio consenso all’Amministratore diocesano in relazione a tre circostanze:

− la concessione dell’escardinazione, dell’incardinazione e della licenza di trasferirsi in altra Chiesa particolare, dopo un anno di sede vacante (can. 272);

− la rimozione dall’ufficio del Cancelliere o di altri notai di Curia (can. 485);

− la concessione delle lettere dimissorie (can.1018, § 1, 2°);

  1. viene sentito in alcuni suoi membri dal Legato pontificio in occasione della nomina del nuovo Vescovo diocesano o del Vescovo coadiutore (can. 377, § 3);
  2. assiste alla presa di possesso del nuovo Vescovo (can. 382, § 3; cfr. can. 404 per la presa di possesso del Vescovo coadiutore e ausiliare).

 

Art. 4

Il CoCo coadiuva il Vescovo diocesano nell’amministrazione dei beni della Diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette:

  1. a) esprimendo il proprio consenso circa:
  2. gli atti di amministrazione straordinaria posti dal Vescovo diocesano in qualità di amministratore della Diocesi o di altri enti diocesani, così come individuati dalla CEI (can. 1277; delibera CEI n. 37);
  3. gli atti di alienazione di beni ecclesiastici di valore superiore alla somma minima fissata dalla CEI (delibera n. 20: 250.000 euro) oppure di “ex voto” e di oggetti di valore artistico e storico (can. 1292);
  4. la stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico (can. 1297; delibera CEI n. 38);

 

  1. b) esprimendo il proprio parere circa:
  2. le scelte di maggior rilievo, nell'ambito dell’amministrazione dei beni della Chiesa diocesana, sia di carattere generale (per es. sulle modalità di investimento delle somme appartenenti agli enti ecclesiastici), sia per casi singoli (per es. la destinazione di un immobile di particolare valore di proprietà di un ente centrale della diocesi) (can. 1277);
  3. la nomina e la rimozione dell’Economo della diocesi (can. 494, §§ 1 e 2);
  4. l’utilizzo del “fondo comune diocesano” a favore prevalentemente delle parrocchie in particolari difficoltà (cost. 328);
  5. gli atti di amministrazione straordinaria, posti dagli enti diocesani, per i quali è richiesto il nulla osta dell'Ordinario (can. 1281, §1) nei termini previsti dalla normativa diocesana;
  6. ogni altra questione su cui il Vescovo diocesano ritiene opportuno sentire il Collegio.

 

Art. 5

Il CoCo, in rappresentanza del Consiglio presbiterale e su mandato dello stesso, è chiamato a esprimere al Vescovo diocesano il proprio parere circa:

  1. a) l’erezione, la soppressione e la modifica delle parrocchie (can. 515, § 2);
  2. b) la costruzione di una nuova chiesa (can. 1215, § 2);
  3. c) la riduzione a uso profano di una chiesa (can. 1222, § 2);
  4. d) ogni altra questione di competenza del Consiglio presbiterale e dallo stesso delegata, a norma del proprio statuto, al Collegio.

 

III. COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E OBBLIGHI DEI CONSULTORI

Art. 6

Il Collegio dei consultori è composto da presbiteri scelti liberamente dal Vescovo diocesano tra i membri del consiglio presbiterale in numero non minore di sei e non maggiore di dodici (can. 502). 

Art. 7

Dura in carica cinque anni, tuttavia al termine del quinquennio continua a esercitare le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo CoCo (can. 502, § 1).

Durante il mandato i componenti del Collegio restano in carica anche se cessano di essere membri del Consiglio presbiterale. Qualora nel corso del quinquennio si rendesse necessario sostituire uno o più Consultori, i nuovi membri dureranno in carica fino al termine del mandato dell'intero Collegio.

Art. 8

I Consultori hanno l’obbligo di presenziare alle sessioni. In caso di tre assenze ingiustificate consecutive, il Consultore decade dal mandato.

La partecipazione al Collegio è a titolo gratuito, salvo il rimborso per le spese di viaggio.

 

  1. PRESIDENTE E SEGRETARIO

Art. 9

Il CoCo è presieduto dal Vescovo diocesano o, per mandato speciale, da un suo Vicario (can. 502, § 2). Qualora il Vescovo diocesano partecipi alle sedute del CoCo, ne assume anche la presidenza.

In caso di sede vacante o impedita, la presidenza spetta a chi sostituisce interinalmente il Vescovo diocesano o, in sua mancanza, al sacerdote del Collegio più anziano di ordinazione (can. 502, § 2). 

Art. 10

Spetta al Presidente: convocare il Collegio, moderare le sedute, mantenere i rapporti con altri organismi diocesani. Qualora il CoCo sia presieduto da un Vicario, spetta a lui sottoporre al Vescovo diocesano i pareri e le delibere.

Art. 11

Il Segretario è nominato dal Vescovo diocesano, anche al di fuori dei membri del CoCo. Egli dura in carica per cinque anni e il suo mandato può essere rinnovato anche più volte.

Spetta in particolare al Segretario, o a un collaboratore da lui incaricato: redigere il verbale delle sedute, curare l’archivio del Collegio, preparare il materiale relativo alle diverse pratiche in accordo con i competenti Uffici o Servizi di Curia e trasmettere agli stessi le delibere dopo l’approvazione del Vescovo diocesano.

 

  1. SESSIONI

Art. 12

Il CoCo si raduna almeno due volte l’anno e, comunque, ogni volta che il Vescovo diocesano lo reputi necessario.

Art. 13

Il Presidente può invitare a partecipare al CoCo, senza diritto di voto, le persone la cui presenza riterrà utile ai fini della sessione, in particolare i Responsabili degli Uffici o Servizi di Curia interessati dalle materie in discussione.

Art. 14

Entro i tre giorni precedenti la sessione, il Segretario trasmette ai Consultori l’ordine del giorno, firmato dal Presidente, e mette a disposizione presso la propria sede la documentazione relativa alle pratiche da esaminare.

 Art. 15

Le singole questioni vengono illustrate dal Presidente, o, su suo incarico, dal Segretario o dal Responsabile dell'Ufficio o Servizio competente.

Art. 16

Quando il Collegio è chiamato a offrire un parere o a dare il consenso circa una determinata questione, i Consultori devono pronunciarsi formalmente tramite voto, su invito del Presidente.

Il voto viene normalmente espresso a voce o per alzata di mano. Su richiesta del Vescovo diocesano o del Presidente o su istanza di almeno cinque Consultori, il voto deve essere dato in forma segreta.

La deliberazione è approvata se, presenti la maggioranza assoluta (metà più uno) dei Consultori, ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, il consenso del CoCo si ritiene non dato, il parere, invece, viene trasmesso al Vescovo diocesano con le motivazioni dei diversi orientamenti.

È diritto di ogni Consultore richiedere che venga messa a verbale, e possa così essere conosciuta dal Vescovo diocesano, la propria opposizione motivata o qualunque altra osservazione.

Art. 17

I Consultori e i partecipanti al CoCo sono tenuti al riserbo sulle questioni discusse. Sono vincolati anche al segreto sull’espressione del voto e sulle questioni trattate, quando è richiesto dal Presidente (can. 127, § 3).

 

  1. VERBALE E SUA PRESENTAZIONE AL VESCOVO DIOCESANO

Art. 18

Il verbale delle sessioni viene presentato al Vescovo diocesano dal Segretario del CoCo.

 

VII. PROCEDURA D'URGENZA

Art. 20

Qualora esistano ragioni d’urgenza per deliberare su una pratica di competenza del CoCo e non sia possibile attendere la riunione programmata del Collegio, si può ricorrere a una procedura speciale.

Sarà sufficiente, in questo caso, per l’approvazione della pratica il benestare del Presidente e quello di due Consultori.

Nella seduta successiva, il Presidente o uno dei Consultori firmatari della delibera d’urgenza, illustrerà al CoCo la pratica in questione, motivando la decisione presa con carattere d’urgenza.

 

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